88 I 248
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Regesto

1. Diritto di iniziativa.
a) Qualità per ricorrere, art. 88 OG (consid. I/1).
b) Potere del Gran Consiglio di dichiarare irricevibile un'iniziativa (consid. I/2).
2. Garanzia della proprietà.
a) Presupposti dell'espropriazione; potere d'esame del Tribunale federale (consid. II/1).
b) Un interesse pubblico, anche se è in gioco soprattutto indirettamente pur che sia sufficientemente importante, giustifica il Cantone a decretare, con atto di portata generale (legge), l'espropriazione o delle misure analoghe per gli effetti all'espropriazione (costituzione di un diritto di prelazione) nell'ambito di misure generali a scopi di politica sociale o economica (costruzioni di appartamenti a pigione moderata), ritenuto tuttavia che l'espropriazione comporti certi limiti e che la proprietà privata non sia cosi soppressa o svuotata della sua sostanza. Esame di una legge cantonale che conferisce allo Stato un diritto di prelazione e d'espropriazione su certi terreni in vista di costruzione di appartamenti a pigionemoderata. Riconoscimento da parte del Tribunale federale dell'adempimento delle condizioni suesposte (consid. II/2-4, II/1).
3. Forza derogatoria del diritto federale.
La precitata legge cantonale non è contraria alla legge federale 12 giugno 1951 sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola (consid. IV/2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 88 OG