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Regesto

1. Art. 285, 286 CP. La semplice disobbedienza all'ordine di un gendarme non è punibile a norma di questi disposti (consid. 2).
2. Art. 335 cifra 1 CP. I cantoni hanno la facoltà di punire come contravvenzione la disobbedienza agli ordini della polizia (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 285, 286 CP