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Regesto

Art. 3 e 7 cpv. 2 LAFam; art. 11 cpv. 1 OAFami; diritto al pagamento della differenza.
Il testo dell'art. 7 cpv. 2 LAFam è chiaro e concerne solo la situazione di famiglie in cui due aventi diritto lavorano in Cantoni diversi. Non vi sono motivi oggettivi per ritenere che il testo letterale della legge non corrisponda al vero senso della norma, che pertanto non si applica nei casi in cui un genitore lavora in due Cantoni diversi (consid. 4.2).

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referenza

Articolo: Art. 3 e 7 cpv. 2 LAFam, art. 11 cpv. 1 OAFami, art. 7 cpv. 2 LAFam