140 IV 11
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Regesto

Art. 146 CP, art. 31 cpv. 1 LPGA; violazione dell'obbligo di informare.
La truffa per omissione presuppone che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di agire (consid. 2.3.2). Gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creano alcuna posizione di garante (conferma della giurisprudenza; consid. 2.4).

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referenza

Articolo: Art. 146 CP, art. 31 cpv. 1 LPGA