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Regesto

Art. 20a cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 2 n. 3 LPP; § 39 del Decreto del 22 aprile 2004 sulla previdenza professionale della Cassa pensioni di Basilea-Campagna; favoreggiamento delle prestazioni per superstiti (rendita del partner).
Gli istituti di previdenza possono subordinare l'erogazione di prestazioni per superstiti al partner del defunto assicurato alla doppia condizione che l'interessato sia stato mantenuto in larga misura da quest'ultimo e che egli abbia formato con il medesimo una comunione di vita ininterrotta negli ultimi cinque anni prima del decesso (consid. 4).
Gli istituti di previdenza, nel caso di istituti di diritto pubblico il legislatore, possono definire quando una persona può essere considerata mantenuta "in larga misura" dal(la) defunto(a) assicurato(a) (consid. 5.2).
Rilevanza della capacità economica individuale, e non già di quella comune, ai fini della determinazione e quantificazione di eventuali prestazioni di mantenimento (consid. 6.2.2).
Negato un mantenimento in larga misura nel senso della disposizione legale cantonale pertinente nel caso concreto, in cui il contributo del defunto assicurato ai costi di vita del partner era chiaramente inferiore al 20 % (consid. 6.3).

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referenza

Articolo: Art. 20a cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 2 n. 3 LPP, § 39 del