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Regesto a

Art. 118 segg. e 427 cpv. 2 CPP; spese a carico dell'accusatore privato in caso di reati a querela di parte.
Qualora l'imputato sia prosciolto solo in casi particolari le spese procedurali possono essere poste a carico del querelante accusatore privato che, salvo sporgere querela, non partecipa attivamente alla procedura penale (consid. 4.4).

Regesto b

Art. 428 cpv. 1 e art. 432 cpv. 2 CPP; assunzione delle spese e diritto all'indennizzo nella procedura di ricorso.
Nella procedura penale puņ prevalere o soccombere in veste di parte privata solo chi ha formulato delle conclusioni. Se l'accusatore privato vi rinuncia, non gli possono essere addossate spese procedurali e nemmeno puņ essere condannato al pagamento delle ripetibili (consid. 5.3).

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referenza

Articolo: Art. 428 cpv. 1 e art. 432 cpv. 2 CPP