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Regesto

Art. 58 cpv. 1 in relazione con l'art. 59 CP, § 75 cpv. 5 CPP/AG; esecuzione anticipata di una misura terapeutica stazionaria.
L'esecuzione anticipata di una misura rappresenta un aiuto per la decisione del giudice di merito. Questi non è limitato alla valutazione della perizia psichiatrica, ma può prendere in considerazione anche le esperienze acquisite nell'ambito dell'esecuzione anticipata della misura. L'esecuzione anticipata consente inoltre di mettere a profitto il periodo dell'istruttoria e di evitare che la disponibilità dell'accusato alla terapia sia compromessa da un prolungamento della detenzione. L'autorità competente deve tenerne conto e non può rifiutare l'esecuzione anticipata della misura solo per il motivo ch'essa non sarebbe urgente (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 59 CP, § 75 cpv. 5 CPP