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Regesto

Art. 5 LPar; diritti conferiti alla persona vittima di una discriminazione; procedura applicabile alle pretese di risarcimento del danno fondate sulla LPar.
La persona lesa da una discriminazione può far valere i diritti specifici dell'art. 5 cpv. 1 a 4 LPar e, cumulativamente, le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale riservate all'art. 5 cpv. 5 LPar. Questa riserva non tende ad assoggettare queste ultime pretese a una procedura differente. Esse hanno infatti il medesimo fondamento dei diritti elencati ai capoversi da 1 a 4, cosicché la parte lesa deve poter far valere tutte queste pretese nell'ambito della procedura aperta avverso la decisione discriminatoria. Questa soluzione è conforme allo spirito della legge e s'impone anche per ragioni di economia procedurale (consid. 5.3). La circostanza di rinviare la persona lesa a far valere le sue pretese di risarcimento del danno dinanzi a un'altra autorità costituisce inoltre un'applicazione arbitraria delle regole di procedura cantonale applicabili nella fattispecie (consid. 5.2 e 5.4).

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referenza

Articolo: Art. 5 LPar, art. 5 cpv. 1 a 4, art. 5 cpv. 5 LPar