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Regesto

Art. 66 cpv. 2 e art. 75 CC; azione di contestazione di risoluzioni dell'assemblea dei delegati e dell'assemblea generale di un'associazione; decisioni prese per circolazione degli atti.
Interessi nel processo di contestazione (consid. 3.1). Con una tempestiva azione contro la risoluzione dell'assemblea generale può pure essere impugnata l'antecedente risoluzione dell'assemblea dei delegati (consid. 3.2). Perenzione del diritto di contestazione negata (consid. 3.3).
Decisioni scritte prese senza base statutaria dalla maggioranza di un'assemblea di delegati sono inammissibili (consid. 4). La violazione di regole di procedura causa l'invalidità sia della risoluzione dell'assemblea dei delegati sia della risoluzione dell'assemblea generale fondata sulla prima (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 66 cpv. 2 e art. 75 CC

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