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Regesto

Liceità dei mezzi di lotta nei conflitti collettivi di lavoro (art. 28 Cost.; art. 41 e 357a CO).
Criteri per stabilire se si è in presenza di un mezzo di lotta collettivo (consid. 4.3). Dato che l'art. 28 Cost., concernente la libertà sindacale, ha un effetto orizzontale indiretto sulle relazioni di lavoro nel settore privato, il giudice chiamato ad esaminare la liceità di uno strumento di lotta nel diritto collettivo del lavoro deve tenere conto di questa garanzia costituzionale. Affinché una misura di lotta sia lecita, essa deve riferirsi ai rapporti di lavoro, ossequiare l'obbligo relativo di preservare la pace del lavoro, essere appoggiata da un'organizzazione di lavoratori e rispettare il principio della proporzionalità (consid. 4.4). Sotto il profilo di questo principio, se è sproporzionato adottare mezzi di lotta facendo uso della violenza o arrecando pregiudizio ai beni dell'impresa, è lecito organizzare un picchettaggio durante lo sciopero, purché non venga usata la forza (consid. 4.5).

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referenza

Articolo: art. 28 Cost., art. 41 e 357a CO