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Regesto

Art. 14 seg. della legge federale concernente i viaggi "tutto compreso"; art. 44 CO; responsabilità per la perdita di una valigia affidata all'organizzatore per il trasporto.
Natura giuridica della responsabilità dell'organizzatore del viaggio (consid. 4).
Il consumatore, che non informa l'organizzatore del valore particolarmente elevato di uno dei bagagli consegnati per il trasporto, deve lasciarsi imputare una mancanza ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a della legge federale concernente i viaggi "tutto compreso". Le regole sulla responsabilità stabilite negli art. 14 seg. della legge federale concernente i viaggi "tutto compreso" non vietano di considerare una semplice colpa concomitante del consumatore - che non interrompe il nesso di causalità - quale motivo di riduzione. Determinazione dell'obbligo di risarcimento (consid. 5).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 44 CO

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