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Regesto

Danni a una sorgente causati dalla costruzione di un'opera ferroviaria; diritto a una prestazione in natura nella procedura espropriativa.
Se la portata di una sorgente diminuisce a causa della costruzione di una galleria, per la quale all'impresa ferroviaria è stato conferito il diritto di espropriazione, i titolari del diritto sulla sorgente non possono dedurre alcuna pretesa dalle disposizioni derivanti dai rapporti di vicinato degli art. 706 e 707 CC, ma possono soltanto inoltrare un'opposizione secondo l'art. 10 LEspr ed esigere un'indennità - in denaro o in natura - per l'espropriazione (consid. 2).
L'Autorità competente a dirimere le opposizioni deve pronunciarsi, come su tutte le domande secondo gli art. 7-10 LEspr, anche sulla richiesta di una domanda per una quantità equivalente d'acqua. Nella procedura dinanzi alla commissione di stima possono essere formulate domande di prestazione in natura fondate solo sull'art. 18 LEspr (consid. 3).
Una prestazione in natura secondo l'art. 18 LEspr dev'essere fornita solo eccezionalmente. Le condizioni per una fornitura equivalente d'acqua non sono adempiute nella fattispecie (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 10 LEspr, art. 18 LEspr, art. 706 e 707 CC