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Regesto

Riserva della Svizzera relativa all'art. 2 CEAG, art. 67 cpv. 1 e cpv. 2 prima frase AIMP; assistenza internazionale in materia penale, riserva della specialità, utilizzazione di documenti trasmessi per il perseguimento penale in una procedura della giurisdizione amministrativa nello Stato richiedente, consenso dell'Ufficio federale.
L'Ufficio federale può autorizzare l'utilizzazione dei documenti in una procedura giudiziaria di diritto amministrativo nello Stato richiedente, quando questa procedura verte sull'esame di una questione pregiudiziale decisiva per il procedimento penale cui è quindi strettamente connessa (consid. 3.2).

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referenza

Articolo: art. 2 CEAG