126 III 449
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 7b cpv. 1 e 3 tit. fin. CC; diritto applicabile in caso di annullamento di una sentenza da parte del Tribunale federale.
Se sotto l'imperio della previgente legge il Tribunale federale ha annullato una sentenza di divorzio, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto il giudice cantonale emana la decisione su rinvio, giusta l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC, applicando il nuovo diritto sul divorzio. Non si tratta di un caso di applicazione dell'art. 7b cpv. 3 seconda frase tit. fin. CC (consid. 2b/bb).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 7b cpv. 1 e 3 tit. fin. CC, art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC