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Regesto

Art. 16 cpv. 2 LCStr; superamento del limite generale di velocità nelle località, caso di media gravità.
Un superamento di 21-24 km/h del limite generale di 50 km/h stabilito per la velocità massima consentita nelle località costituisce oggettivamente, ossia senza tenere conto delle peculiarità della fattispecie concreta, un caso di media gravità che comporta, tranne in presenza di circostanze particolari, la revoca della licenza di condurre. Una sanzione meno afflittiva, come un ammonimento, può essere presa in considerazione solamente ove risulti che il conducente aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più nella zona in cui vigeva tale limite, oppure in presenza di circostanze analoghe a quelle previste all'art. 66bis CP per prescindere da una pena (consid. 2; conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 16 cpv. 2 LCStr, art. 66bis CP