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Regesto

Art. 128 OAMal, 8 LPD, 1 e 2 OLPD; art. 63 PA; consultazione dell'incarto dell'assicurazione malattia da parte dell'assicurato.
L'assicurato ha di principio diritto, eventualmente partecipando ai costi, di ricevere copia del proprio incarto. Non gli si puņ imporre di consultare l'incarto presso la sede dell'assicuratore, o di accontentarsi di informazioni orali (consid. 3).
Accollamento delle spese di prima istanza (consid. 4).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 128 OAMal, art. 63 PA

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