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Regesto

Art. 17 cpv. 1 lett. c, art. 95 n. 2, art. 100 n. 1 cpv. 2 LCStr; guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre, revoca di durata inferiore a quella minima.
In caso di guida, gravemente negligente o intenzionale, nonostante la revoca della licenza, la durata minima di sei mesi è applicabile alla nuova revoca; qualora si tratti di una negligenza lieve, si deve partire da una durata minima di un mese (precisazione della giurisprudenza; consid. 2a).

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referenza

Articolo: art. 95 n. 2, art. 100 n. 1 cpv. 2 LCStr