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Regesto

Art. 91 segg., in particolare art. 99 cpv. 2 PP; art. 22 cpv. 1 lett. b OG. Nomina di periti giudiziari.
I periti contabili scelti, allo stadio delle indagini della polizia giudiziaria, dal Ministero pubblico della Confederazione, non possono più essere nominati dal Giudice istruttore federale quali periti giudiziari ai sensi degli art. 91 segg. PP (consid. 2).
Il Giudice istruttore può tuttavia chiedere a questi specialisti di redigere un rapporto finale o di completare la loro perizia in qualità di collaboratori amministrativi o di ausiliari (consid. 2f e 3).

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referenza

Articolo: art. 99 cpv. 2 PP, art. 22 cpv. 1 lett. b OG

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