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Regesto

Autorizzazione di una permuta di fondi agricoli tra persone che non sono coltivatori diretti; motivo grave; motivi di rifiuto (art. 63 e 64 cpv. 1 LDFR).
Nella nozione di motivo grave per rilasciare un'autorizzazione quando non vi è una coltivazione diretta non rientrano unicamente i motivi elencati nell'art. 64 cpv. 1 lett. a-f LDFR. Il motivo grave ai sensi di questa norma è piuttosto un concetto giuridico indefinito, che dev'essere concretizzato prendendo in esame il singolo caso e tenendo conto degli obiettivi di politica agraria perseguiti dalla LDFR. Nella nozione di motivo grave, formulata volutamente in modo indeterminato, rientrano circostanze concernenti la persona del o degli acquirenti. Tuttavia occorre prendere in considerazione anche altri fattori, se essi sono conformi allo scopo della legge (consid. 3a-d).
Anche quando sussiste un motivo grave ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LDFR, occorre esaminare se la permuta dev'essere rifiutata in virtù dell'art. 63 lett. b (prezzo esorbitante) o lett. c (accaparramento) LDFR (consid. 3e).

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referenza

Articolo: art. 63 e 64 cpv. 1 LDFR, art. 64 cpv. 1 LDFR