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Regesto

Art. 17 e segg. LEF e art. 79 cpv. 1 OG.
1. Un ricorso la cui motivazione non soddisfa le esigenze legali è inammissibile; in concreto il gravame è, inoltre, infondato: l'autorità cantonale di sorveglianza ha infatti agito correttamente, rifiutandosi di entrare nel merito di un reclamo rivolto contro un decreto di fallimento (consid. 1).
2. Compito della Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale: esso non consiste né nell'istruire e nel decidere un litigio che oppone la ricorrente a un terzo né nel far annullare una pronuncia di fallimento che si pretende sia arbitraria (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 79 cpv. 1 OG