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Regesto

Art. 43a cpv. 2 OG; art. 5 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia su la competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869; diritto applicabile alla rinuncia a una successione.
1. In virtù dell'art. 5 della Convenzione franco-svizzera, la successione di un francese o di uno svizzero è aperta al foro del paese d'origine, indipendentemente dallo Stato in cui si trovava l'ultimo domicilio del defunto (conferma della giurisprudenza) (consid. 3b).
2. Il giudice deve risolvere secondo lo statuto successorio previsto dall'art. 5 della Convenzione franco-svizzera un quesito pregiudiziale di natura successoria - nella fattispecie la rinuncia alla successione - che si pone nell'ambito di un'azione contrattuale (consid. 4b).
3. La contestazione che concerne la questione di sapere se gli eredi si sono ingeriti negli affari della successione è di natura pecuniaria. L'art. 43a cpv. 2 OG non è applicabile (consid. 5b).

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referenza

Articolo: Art. 43a cpv. 2 OG