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Regesto

Privazione della libertà a scopo d'assistenza.
Il perito ai sensi dell'art. 397e n. 5 CC deve, da un lato, essere un esperto riconosciuto e, dall'altro, essere imparziale. Questo significa che il perito non può già essersi pronunciato nella medesima procedura sulla malattia della persona interessata. Per il perito, sia che agisca quale membro del tribunale o quale ausiliario del giudice, vale come per il giudice il principio che esclude una sua partecipazione nell'istanza inferiore.

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referenza

Articolo: art. 397e n. 5 CC