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Regesto

Art. 31 Cost., art. 27 cpv. 2, 39 cpv. 5 lett. b e 31 cpv. 1 dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA); diritti d'uso su di un aeroporto per l'esercizio di una scuola superiore di volo con aerei a motore.
1. La nozione di "traffico pubblico" giusta i combinati art. 39 cpv. 5 lett. b e 31 cpv. 1 ONA non dev'essere definita in base allo scopo del volo, ma in base alla cerchia degli utenti dell'aeroporto (consid. 5).
2. Nessun diritto a un "uso accresciuto di un stabilimento pubblico" puņ essere dedotto dall'art. 31 Cost. (consid. 6c). Principi che i concessionari devono rispettare quando vengono accordati diritti d'uso (consid. 6d).
3. I diritti d'uso secondo l'art. 115 cpv. 1 lett. g ONA non includono anche quelli di cui all'art. 27 cpv. 2 ONA, sebbene si tratti soltanto dell'esercizio di una scuola superiore di volo con aerei a motore (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 31 Cost., art. 27 cpv. 2 ONA