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Regesto

Ricorso per riforma contro una decisione incidentale; autorità di cosa giudicata; perenzione.
1. In linea di principio, il Tribunale federale controlla d'ufficio l'ammissibilità di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 50 OG; ciò non dispensa tuttavia il ricorrente da una collaborazione attiva nella procedura; egli è tenuto a fornire al Tribunale federale le dovute informazioni allorquando esistano dubbi o difficoltà ed egli conosca gli elementi rilevanti per la soluzione (precisazione della giurisprudenza) (consid. 1).
2. Fatti portati alla conoscenza del tribunale in un primo processo, in violazione di norme della procedura cantonale; pur ritenendo di non poterli prendere in considerazione ai fini della decisione, il tribunale ha nondimeno giudicato nel merito in base all'insieme delle circostanze; l'autorità della cosa giudicata comporta pertanto la perenzione: i fatti invocati irregolarmente non possono più essere addotti in un secondo processo (consid. 2b e 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 50 OG