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Regesto

Art. 21 cpv. 3 AIMP; legittimazione ricorsuale di una persona contro cui è diretto il procedimento penale all'estero.
1. L'imputato nel procedimento penale all'estero non è, quale autore di documenti che si trovano nel possesso esclusivo di terzi - nella fattispecie di una banca o eventualmente di un cliente della stessa -, toccato personalmente dall'obbligo imposto alla banca, o eventualmente al cliente della stessa, di consegnare detti documenti, come pure dalla comunicazione di ulteriori informazioni da parte della banca o di impiegati di quest'ultima sentiti come testi nel quadro dell'assistenza giudiziario. Sotto questo aspetto, egli è quindi privo della legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 AIMP (consid. 2a).
2. In un caso come quello in esame, la persona contro cui è diretto il procedimento penale all'estero potrebbe vedere i propri diritti di difesa pregiudicati dall'assistenza giudiziaria soprattutto se per essa venisse meno la possibilità di prendere conoscenza dei documenti consegnati in virtù dell'assistenza giudiziaria alle autorità richiedenti, di far porre domande complementari a un teste sentito nella procedura di assistenza giudiziaria, o di esigere un confronto con tale teste. L'imputato deve dimostrare l'esistenza di tale circostanze. Nel caso concreto, egli non ha fornito detta prova, per cui egli è, anche sotto questo profilo, privo della legittimazione ricorsuale secondo l'art. 21 cpv. 3 AIMP (consid. 2b).

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Articolo: Art. 21 cpv. 3 AIMP