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Regesto

Art. 357 CP; assistenza giudiziaria sotto forma di controllo di conversazioni telefoniche.
Di fronte a una domanda di controllo di conversazioni telefoniche presentata regolarmente dall'autorità cantonale competente, l'Azienda delle PTT non può subordinare la consegna delle registrazioni all'impegno di rispettare il segreto delle telecomunicazioni.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 357 CP