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Regesto

Art. 87 OG; ricorso contro una decisione incidentale.
1. La decisione di rinvio a giudizio dinanzi a un'autorità penale costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 2a).
2. La condizione restrittiva dell'art. 87 OG non si applica, in linea di principio, a decisioni relative all'organizzazione dei tribunali che devono essere risolte definitivamente prima che sia proseguito il procedimento; casi in cui l'art. 87 OG è nondimeno applicabile (consid. 2a).
3. Ove il ricorso sia proposto per violazione non solo dell'art. 4 Cost. ma anche di altri diritti costituzionali, il Tribunale federale entra nel merito di tali censure solo se hanno portata propria e non siano manifestamente inammissibili o infondate (consid. 2b).
4. La decisione di rinvio a giudizio dinanzi a un'autorità penale non causa un danno irreparabile (consid. 2c).

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referenza

Articolo: Art. 87 OG, art. 4 Cost.