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Regesto

1. Art. 19 LEF e 79 cpv. 1 OG.
La congiunzione di un ricorso in materia di esecuzione e di fallimenti e di un ricorso di diritto pubblico in un solo atto è ammissibile soltanto se gli elementi essenziali di ognuno di essi sono presentati in modo interamente distinto (consid. 1).
2. Art. 166 cpv. 2 LEF.
Il termine di perenzione degli art. 88 cpv. 2 e 166 cpv. 2 LEF è sospeso sino a che non sia stato definitivamente deciso sull'azione di riconoscimento di debito pendente al momento in cui è stato notificato il precetto esecutivo (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: Art. 19 LEF, Art. 166 cpv. 2 LEF