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Regesto

Estensione di una servitù di passagio a piedi e con qualsiasi veicolo.
1. Il principio espresso nell'art. 737 cpv. 2 CC, per cui l'avente diritto ad una servitù è tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo, non può comportare una restrizione della servitù quale convenuta. Esso non limita il diritto, ma solo le forme abusive del suo esercizio. Il proprietario del fondo dominante ha diritto di soddisfare pienamente i bisogni per i quali la servitù è stata costituita (consid. 4).
2. È suscettibile di rendere più difficile l'esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 737 cpv. 2 CC, l'installazione da parte del proprietario gravato, sull'area oggetto della servitù, di una rete metallica aperta da un cancello, la cui presenza obbliga coloro che intendono accedere al fondo dominante con un veicolo a motore a fermarsi per aprire il cancello, a fare avanzare il veicolo e a fermarsi nuovamente per chiudere il cancello (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 737 cpv. 2 CC