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Regesto

Art. 6 CEDU, art. 4 Cost.; seconda istanza di revoca di una sentenza contumaciale nella procedura penale vodese; reiezione di un'istanza non motivata.
1. L'obbligo di motivare una seconda istanza di revoca di una sentenza contumaciale (art. 405-407 CPP/VD) non costituisce un formalismo eccessivo contrario all'art. 4 Cost. (consid. 1a). Non viola il principio della proporzionalitā dichiarare senz'altro inammissibile un'istanza non motivata (consid. 1b aa).
2. Il condannato che č stato arrestato e che fruisce di un breve termine per chiedere la revoca della sentenza contumaciale deve potersi fidare delle indicazioni (anche di quelle implicite) risultanti dal modulo d'istanza di revoca posto a sua disposizione dal personale dello stabilimento carcerario (consid. 1b bb).
3. Il processo č equo ai sensi dell'art. 6 CEDU anche se il condannato in contumacia possa ottenere la revoca della sentenza solo invocando le circostanze che gli avrebbero impedito senza sua colpa di presentarsi al tribunale. Sarebbe invece contrario all'art. 6 CEDU esigere dal condannato la prova dei fatti da lui invocati (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 6 CEDU, art. 4 Cost., art. 405-407 CPP