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Regesto

Art. 1 LAI, art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS; art. 2 Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale.
- Diritto applicabile in caso di doppia cittadinanza.
- Cittadina italiana che ha acquisito quella svizzera per matrimonio, l'ha conservata dopo il definitivo rimpatrio e il divorzio con espressa dichiarazione consolare ed è passata nuovamente a nozze con un cittadino italiano: In applicazione dei criteri della cittadinanza preponderante (o effettiva) riconosciuta in casu cittadina italiana ai fini del diritto convenzionale (modificazione della giurisprudenza; consid. 2).
- Irrilevante la doppia cittadinanza ai fini dell'affiliazione alle, AVS/AI facoltative per gli Svizzeri all'estero (consid. 2b in fine).
Art. 8 lett. b Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale; cifra 2 lett. a Protocollo finale all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione (in vigore dal 1o luglio 1973). Il versamento di contributi nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o facoltativa italiane conferisce al cittadino italiano la qualità di "iscritto" ai sensi dell'art. 8 lett. b Convenzione quando al verificarsi del rischio d'invalidità assicurabile giusta il diritto svizzero il rapporto assicurativo già sussiste e quando esso permane nella misura in cui il cittadino italiano soddisfa un obbligo nei termini impostigli dal diritto patrio (precisazione della giurisprudenza; consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 1 LAI, art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS