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Regesto

Assistenza giudiziaria internationale in materia penale. Principio della specialità.
Applicazione del principio della specialità all'estradizione (consid. 5a) e agli altri atti d'assistenza internazionale, in particolare nel quadro della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG). Portata della riserva formulata dalla Svizzera con riferimento all'art. 2 lett. b CEAG, e rispetto di tale riserva da parte degli altri Stati membri della Convenzione, di cui va presunto, di regola, l'ossequio alla riserva stessa (consid. 5b). Nessuna circostanza particolare autorizza di contestare la validità di tale presunzione nei confronti dell'Italia, che ha, inoltre, fornito nella fattispecie assicurazioni sufficienti circa il suo rispetto della riserva concernente la specialità (consid. 5c).

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referenza

Articolo: art. 2 lett. b CEAG