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Regesto

Responsabilità della Confederazione, prescrizione (art. 20 LResp).
La domanda che dev'essere proposta nel termine di un anno fissato dall'art. 20 cpv. 1 LResp è quella presentata al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane o, in caso d'omissione, la domanda giudiziale (consid. 1a).
Nozione di conoscenza del danno ai sensi degli art. 60 cpv. 1 CO e 20 cpv. 1 LResp: in generale (consid. 1b); ove la misura del danno dipenda da una situazione che evolve (consid. 1c); ove il danneggiato subisca una perdita in un fallimento o in un concordato con abbandono dell'attivo (ipotesi adempiuta nella fattispecie) (consid. 1c).

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referenza

Articolo: art. 20 LResp, art. 20 cpv. 1 LResp, art. 60 cpv. 1 CO