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Regesto

Pianificazione del territorio. Modifica di piani di utilizzazione.
Art. 33 e 36 LPT.
1. Non è contrario al diritto federale (art. 36 cpv. 2 LPT), né ai principi della separazione dei poteri e del parallelismo delle forme, determinare provvisoriamente mediante un regolamento transitorio - emanato dal Consiglio di Stato - la procedura di modifica dei piani di utilizzazione (consid. 2).
2. La disciplina ginevrina, secondo cui le modifiche del piano delle zone (piano di utilizzazione) sono adottate dal Gran Consiglio, dopo una procedura di pubblicazione, di opposizione e di audizione degli opponenti, soddisfa le condizioni poste dall'art. 33 LPT (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 33 e 36 LPT, art. 36 cpv. 2 LPT, art. 33 LPT

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