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Regesto

Art. 103 OG, art. 6 e 48 lett. a PA; art. 15 cpv. 2 LIE, 33 e 35 LEspr.
Opere d'interesse pubblico; legittimazione dei privati nella procedura d'approvazione dei piani ed in quella d'opposizione.
Sono legittimati a partecipare alla procedura d'approvazione dei piani e a quella d'opposizione anche i privati che sono toccati dalla progettata opera pubblica nei loro interessi meramente fattuali. Se la legge prevede due procedure separate - da un lato la cosiddetta procedura d'approvazione tecnica dei piani, dall'altro quella d'opposizione secondo la legge d'espropriazione - ai privati deve in ogni caso essere consentito di partecipare ad una di queste procedure. Ove essi vengano esclusi dalla procedura d'approvazione tecnica dei piani, dev'essere esperita una procedura d'opposizione secondo la legge d'espropriazione, indipendentemente dalla necessità o meno di procedere ad un esproprio; in questo caso, la cosiddetta procedura abbreviata prevista dall'art. 33 LEspr è di regola esclusa.
Applicazione di questi principi nell'ambito dell'approvazione dei piani per la costruzione di una linea ad alta tensione.

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: Art. 103 OG, art. 6 e 48 lett. a PA, art. 15 cpv. 2 LIE, art. 33 LEspr

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