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Regesto

1. Art. 339b, 339c CO.
Le parti possono convenire un pagamento anticipato dell'indennità di partenza se il datore di lavoro provvede a che l'ammontare pagato anticipatamente sia ancora a disposizione del lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
2. Art. 2 cpv. 2 CC.
Abuso di diritto da parte del lavoratore che, alla fine del rapporto di lavoro, pretende il pagamento di una indennità di partenza che gli era stata versata anticipatamente.

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referenza

Articolo: Art. 339b, 339c CO, Art. 2 cpv. 2 CC