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Regesto

Art. 85 lett. a OG; decisione di sottoporre a votazione popolare un'iniziativa di cui è eccepita la contrarietà al diritto.
In diritto zurighese il cittadino avente diritto di voto non può esigere che sia sottratta alla votazione popolare un'iniziativa che egli pretende contraria al diritto ma che non è stata dichiarata inammissibile dal Parlamento cantonale. In tal caso il ricorso di diritto pubblico contro la relativa decisione del Parlamento cantonale dev'essere respinto senza che occorra esaminare le censure concernenti il contenuto dell'iniziativa.

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referenza

Articolo: Art. 85 lett. a OG