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Regesto

Art. 2 disp. trans. Cost.; porzione legittima del diritto successorio.
La facoltà attribuita ai Cantoni di escludere la porzione legittima dei fratelli e sorelle oppure, al contrario, di estenderla ai discendenti di questi (art. 472 CC), non è stata limitata nel tempo; essa sussiste tuttora.

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documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 472 CC

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