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Regesto

Art. 85 lett. a OG; referendum finanziario.
1. Relazione esistente tra la competenza del parlamento svittese di emanare ordinanze (§ 40 lett. e della Costituzione cantonale) e il referendum finanziario (consid. 2).
2. Nozione di spese nuove e di spese vincolate (consid. 3a); la questione se una spesa sia nuova o vincolata è determinante soltanto laddove la competenza di autorizzare la spesa non sia stata delegata (consid. 3b).
3. Condizioni alle quali tale delegazione è consentita (consid. 3b); loro applicazione all'ordinanza svittese sulle strade, del 2 aprile 1964 (consid. 4 e 5).
4. L'ordinanza svittese sulle strade delega al parlamento la competenza del popolo d'autorizzare le spese in questa materia; contrariamente a quanto espresso in una sentenza precedente, tale ordinanza non può essere considerata come una "decisione di base" ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale concernente le spese nuove o vincolate (consid. 6).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG