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Regesto

Art. 23 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 LAVS; art. 46 cpv. 3 OAVS; rinascita del diritto alla rendita di vedova o di vedovo.
Il diritto a una rendita di vedova o di vedovo che è si estinta in seguito al passaggio a nuove nozze (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS), può rinascere secondo l'art. 23 cpv. 5 LAVS soltanto dopo scioglimento del secondo matrimonio per divorzio o per nullità. Per contro, è esclusa una rinascita della rendita se in seguito sono contratti ulteriori matrimoni (ossia un terzo, un quarto matrimonio, ecc.) che successivamente sono sciolti per divorzio o per nullità (consid. 6.6).

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références

Article: Art. 23 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 LAVS, art. 46 cpv. 3 OAVS, art. 23 cpv. 5 LAVS