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Regesto a

Art. 60 cpv. 3 LFPr, art. 72 e 83 LTF; natura di un contributo di formazione professionale reso obbligatorio per dichiarazione del Consiglio federale.
La dichiarazione del Consiglio federale che rende obbligatoria la partecipazione a un fondo per la formazione professionale per tutte le imprese di un settore e costringe queste ultime a versare dei contributi di formazione (art. 60 cpv. 3 LFPr) ha quale effetto che il contributo, all'origine di diritto privato, poiché trovava il suo fondamento nel regolamento di un'associazione di diritto privato, si trasformi in un obbligo di diritto pubblico. Solo il ricorso in materia di diritto pubblico è di conseguenza aperto (consid. 1). Applicazione nel caso concreto (consid. 4).

Regesto b

Art. 60 cpv. 6 LFPr; eccezione all'obbligo di contribuire.
Non vi è concorrenza tra i fondi dei differenti settori d'attività e quelli dei cantoni di modo che l'obbligo di contribuire a un fondo cantonale non comporta nessuna riduzione né soppressione dell'obbligo di contribuire ai fondi dei differenti settori d'attività (consid. 5 e 6).

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références

Article: Art. 60 cpv. 3 LFPr, art. 72 e 83 LTF, Art. 60 cpv. 6 LFPr