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Regesto

Art. 322bis unitamente all'art. 27 cpv. 2 CP; mancata opposizione a una pubblicazione punibile.
Principi generali della recente riforma del diritto penale e procedurale dei mass media. La punibilità in base all'art. 322bis CP è sussidiaria rispetto a quella dell'autore della pubblicazione ed entra in linea di conto solamente se mediante tale pubblicazione è stato commesso un reato (consid. 1.3).
Rapporto fra il reato di mancata opposizione a una pubblicazione punibile e quello di diffamazione (art. 173 CP). Il responsabile ex art. 322bis CP ha il diritto di fornire la prova liberatoria della verità alle stesse condizioni previste per il reato di diffamazione (consid. 1.6).
La sua eventuale buona fede soggettiva è di rilievo nella variante colposa del reato giusta l'art. 322bis seconda frase CP (consid. 1.8).
Nel caso di reati punibili solo a querela di parte è possibile procedere sussidiariamente contro il responsabile ex art. 322bis CP soltanto se in precedenza è stata sporta querela penale contro l'autore stesso della pubblicazione. Se quest'ultimo non può essere individuato o non può venire tradotto davanti a un tribunale svizzero, subentra d'ufficio la procedura per il reato di mancata opposizione a una pubblicazione punibile (consid. 2.3).

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références

Article: art. 322bis CP, art. 27 cpv. 2 CP, art. 173 CP