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Regesto

Art. 88 OG; art. 8 e 28 Cost.; art. 11 CEDU; libertà sindacale nel servizio pubblico; partecipazione al processo di formazione di una legge concernente lo statuto del personale pubblico; parità di trattamento tra sindacati.
Legittimazione a ricorrere di un sindacato non ammesso a partecipare all'elaborazione dei regolamenti di applicazione ad una legge sul personale pubblico; esistenza di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 88 OG, derivante dalla libertà sindacale e dal principio di uguaglianza (consid. 1).
La libertà sindacale non conferisce alle organizzazioni sindacali del servizio pubblico il diritto di partecipare al processo di formazione di una legge concernente lo statuto del personale, ma unicamente quello di essere sentiti in modo adeguato in caso di modifiche di legge o di regolamento che toccano in maniera significativa le condizioni di lavoro dei loro affiliati (consid. 3).
Lo Stato deve astenersi, nella sua qualità di datore di lavoro, dall'adottare senza nessuna valida ragione misure discriminatorie nei confronti dei sindacati, pena la violazione della loro libertà sindacale e di quella dei loro affiliati. Costituisce un provvedimento discriminatorio il fatto di non prendere in considerazione un'organizzazione sindacale per il proseguimento del processo legislativo, a causa delle opinioni che essa ha difeso durante la prima fase di questo procedimento, allorquando invece un altro sindacato vi è stato ammesso (consid. 5).

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références

Article: Art. 88 OG, art. 8 e 28 Cost., art. 11 CEDU