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Regesto

Art. 41ter cpv. 2 Cost., art. 2 Disp. trans. Cost., art. 31 segg. LPAmb; compatibilità della tassa bernese sui rifiuti con il diritto federale (e in particolare con l'imposta sul valore aggiunto).
La tassa bernese sui rifiuti non colpisce, come è il caso per l'imposta sul valore aggiunto, l'aumento di valore realizzato attraverso una fornitura di beni o una prestazione di servizi. Essa non è un'imposta sul consumo, ma una tassa di smaltimento. La tassa bernese sui rifiuti e l'imposta sul valore aggiunto non sono pertanto delle imposte del medesimo genere ai sensi dell'art. 41ter cpv. 2 Cost. (consid. 2).
Compatibilità della tassa con la legge sulla protezione dell'ambiente (consid. 3).

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références

Article: Art. 41ter cpv. 2 Cost.