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Regesto

Art. 4 cpv. 1 Cost.; legge ticinese sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, del 13 novembre 1996; parità di trattamento nel diritto tributario; controllo astratto delle norme.
Condizioni di ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico (art. 84 segg. OG) interposto avverso un atto normativo cantonale che, secondo gli insorgenti, accorda dei privilegi a terzi, violando in tal modo il diritto alla parità di trattamento (consid. 1, conferma della giurisprudenza).
L'art. 45 della legge ticinese sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, del 13 novembre 1996, il quale prevede che, per tutte le sue utilizzazioni, il valore di stima ufficiale degli immobili siti nel Cantone Ticino va preso in considerazione nella misura del 70% ("tasso di perequazione"), è lesivo della parità di trattamento che deve sussistere in ambito fiscale tra proprietari di sostanza mobiliare e proprietari di sostanza immobiliare (consid. 2).

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Article: Art. 4 cpv. 1 Cost.

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