123 IV 29
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 102 n. 8 Cost. e art. 10 Cost.; art. 1, 2, 4 e 11 dell'ordinanza concernente l'acquisto e il porto d'armi da fuoco da parte di cittadini jugoslavi; art. 1 CP; art. 269 PP.
Nell'ambito di un ricorso per cassazione, la Corte di cassazione penale esamina a titolo pregiudiziale se le disposizioni di un'ordinanza autonoma del Consiglio federale adempiano alle esigenze di un'ordinanza di polizia fondata direttamente sulla Costituzione e siano quindi conformi al diritto (consid. 2).
Il divieto fatto ai cittadini jugoslavi di portare e trasportare armi da fuoco in luoghi pubblici e la minaccia della prigione o della multa in caso di trasgressione rispondevano, perlomeno nell'aprile 1994 (data dell'infrazione), a queste esigenze (consid. 3 e 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 102 n. 8 Cost., art. 10 Cost., art. 1 CP, art. 269 PP