121 V 40
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 7 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 LAINF, art. 31 e 69 lett. f della Convenzione OIL n. 102, art. 31 e 68 lett. f CESS: Riduzione della prestazione nel caso di infortunio occorso sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.
Il divieto di riduzione della prestazione per colpa grave ai sensi delle disposizioni di diritto internazionale citate è applicato solo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.
Carente una definizione nelle norme internazionali, la questione di sapere se la nozione di "infortuni sul lavoro" comprenda pure gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno deve essere risolta secondo il diritto nazionale.
Giusta l'art. 7 cpv. 2 LAINF e contrario, gli infortuni intervenuti sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno rientrano, di regola, nella categoria degli infortuni non professionali.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 7 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 LAINF