121 III 495
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Regesto

Arbitrato internazionale; competenza del Tribunale arbitrale; conflitto tra una clausola compromissoria e una convenzione di proroga di foro (art. 190 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LDIP).
Se le parti concludono una transazione extra-giudiziaria, la convenzione di elezione di foro ivi figurante sostituisce e rende caduca la clausola compromissoria inserita in contratto sottoscritto in precedenza, se i firmatari della transazione non hanno manifestato una volontà diversa (consid. 5).
Spetta al Tribunale adito - tribunale arbitrale o tribunale statale - di statuire sulla propria competenza. Confrontato ad un obiezione relativa alla validità di una convenzione di elezione di foro avente per effetto di revocare la clausola compromissoria da cui derivano i propri poteri, il Tribunale arbitrale deve esaminarla senza alcuna riserva, allorquando rende una decisione incidentale ai sensi dell'art. 186 cpv. 3 LDIP, anche se così facendo esso può giungere a statuire simultaneamente sulla questione della validità del contratto principale contenente la predetta convenzione (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 190 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LDIP, art. 186 cpv. 3 LDIP