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Regesto

Art. 2 Disp. trans. Cost., art. 22ter e art. 31 Cost.; legge di applicazione del CC (LACC/NW) e legge sullo sfruttamento delle miniere del Canton Nidwalden.
1. a) Portata dell'art. 667 CC: riconoscimento dell'estensione della proprietà fondiaria nei limiti degli interessi del proprietario (consid. 5c/bb).
b) Facoltà di disporre del Cantone sul sottosuolo che sfugge al dominio del proprietario (consid. 5d e e).
c) Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di legislazione nucleare (consid. 6b e c).
d) Considerazioni generali sul diritto di sfruttamento di miniere (consid. 11b), che comporta anche la competenza di prevenire pregiudizi (consid. 11c).
2. La LACC/NW e la legge cantonale sullo sfruttamento delle miniere, che sottopongono il sottosuolo al potere di disposizione del Cantone e che impongono un obbligo di concessione per la sua utilizzazione, sono compatibili con la legislazione federale sui diritti reali (consid. 5e e 12a).
3. L'imposizione di un obbligo di concessione per l'uso del sottosuolo in vista della costruzione di depositi sotterranei di scorie radioattive è compatibile con la legislazione federale in materia nucleare (consid. 6c e 12b); inoltre essa non viola né la garanzia della proprietà (consid. 8) né la libertà di commercio e d'industria (consid. 9).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 22ter e art. 31 Cost., art. 667 CC