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Regesto

Cancellazione dell'iscrizione nel registro delle esecuzioni di un'esecuzione nulla.
1. Ove un'esecuzione sia dichiarata nulla, non diviene automaticamente nulla la sua iscrizione nel registro delle esecuzioni; l'escusso deve chiederne espressamente la cancellazione, e l'intervento d'ufficio delle autorità di vigilanza è escluso (consid. 1).
2. La cancellazione di un'esecuzione dichiarata nulla consiste nell'aggiunta all'iscrizione nel registro dell'annotazione secondo cui l'esecuzione è stata dichiarata nulla con decisione dell'autorità di vigilanza di cui è indicata la data; l'esecuzione munita di tale annotazione non può più essere menzionata in seguito negli estratti del registro (consid. 2).